Patrocinio a spese dello Stato

Il gratuito patrocinio comporta che le spese del proprio avvocato siano pagate dallo Stato. Può essere usato sia dagli Italiani che dagli stranieri (art. 119 DPR 115/2002), che risiedono nel territorio nazionale o che lo erano al momento in cui è sorto il rapporto o il fatto per cui occorre il patrocinio.
Per ottenerlo, occorre generalmente avere un reddito inferiore a 10.628,16€ annui, limite che aumenta, nei soli procedimenti penali, di 1.032,91€ per ogni membro della famiglia dell’istante (ad es., se l’istante ha una moglie e un figlio il limite di reddito è 12.693,98). Il reddito è quello netto, cioè la base imponibile IRPEF. Ci sono dei casi particolari:
in caso di separazione, divorzio o altre cause aventi ad oggetto diritti della personalità si considera il solo reddito del richiedente e non anche quello degli altri membri della famiglia; lo prevede il comma 4° dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo cui «si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi»;
in altre situazioni si può averlo a prescindere dal reddito, ad es. ne ha sempre diritto la vittima dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, anche se ha un reddito superiore al limite di legge, anzi qualunque sia il suo reddito;
infine, ci sono poi alcuni casi in cui comunque non si può chiedere, anche se si ha reddito inferiore al tetto previsto dalla legge, come per chi è stato condannato per reati di mafia o comunque di tipo associativo.
Quando si hanno i presupposti, si può usufruirne per procedimenti civili, penali, amministrativi e di altro tipo, compresa l’impugnazione delle sanzioni amministrative. Non può purtroppo essere utilizzato, invece, per consulenze o assistenza stragiudiziale.
 
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